E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013, ed entra in vigore dal 12/07/2013, il D.P.R. 16/04/2013, n. 74, recante «Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia».
Il D.P.R. si è reso necessario al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta contro l’Italia a causa della incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia mediante il D. Leg.vo 192/2005. Il testo completo è disponibile nel box “Fonti collegate“.
Soggetti responsabili degli impianti
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto tecnico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti tecnici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza ternica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
- il sottosistema di generazione come definito nell’ Allegato A del D. Leg.vo 192/2005;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Dette operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’ Allegato A del Regolamento in commento.
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energeticaIspezioni sugli impianti termici
Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza ternica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza ternica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
Competenze delle Regioni
Entro il 31/12/2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell’anno successivo.Le disposizioni del Regolamento si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della Direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti.
Sanzioni
In relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento, vigono le sanzioni previste dall’art. 15, commi 5 e 6, del D. Leg.vo 192/2005, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio, terzo responsabile, ed operatore incaricato del controllo e manutenzione.