Il D.M. del 20 Giugno 2014 prorogava la scadenza dell’entrata in vigore dei nuovi libretti d’impianto sostituendo le parole “A partire dal 1 Giugno 2014,…..” con “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014, gli impianti termici sono muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello riportato nell’allegato I del presente decreto”.
Leggendo attentamente il testo corretto, tutti gli operatori del settore sarebbero obbligati a produrre entro il 15 ottobre la totalità dei libretto di impianto. Per nostra fortuna il ministero dello sviluppo economico si è reso conto dell’errore in tempo, emettendo un avviso, riportato parzialmente di seguito, e leggibile per intero cliccando sul seguente link.
“Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.”
Ma se almeno un punto è stato chiarito ce ne ancora uno che crea molta confusione.
Nonostante il DPR 74/2013 faccia riferimento a definizioni precise di “fonte rinnovabile” e “biomassa”, ad oggi il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) e il ministero dello sviluppo economico non hanno preso una posizione ufficiale sull’obbligatorietà o meno di eseguire il rapporto di efficienza energetico per i generatori con combustibile da legna da ardere.
L’articolo 2 commi 1 e 2 del DM 10/02/2014, di cui riporto la trascrizione del testo, obbliga la compilazione del rapporto di efficienza energetica per tutti gli impianti di potenza superiore a 10 e 12 kW, ad esclusione di tutti gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili.
“1. Entro e non oltre il 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.”
La definizione di “fonte rinnovabile” a cui si riferisce il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è la seguente:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
Da quanto appena letto è lecito dichiarare con assoluta certezza, che la biomassa è una fonte rinnovabile. Si rende così necessario approfondire il concetto di “biomassa” espresso sempre dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e così definito:
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche’ la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
A nostro parere, e non è certamente valido come quello del CTI o lo stesso Ministero, è che la Legna non rientra nella definizione di Biomassa e di conseguenza per tali generatori si rende necessario il controllo di efficienza energetico.