Il D.lgs 102 del 4 Luglio 2014 chiarisce alcuni punti fondamentali sullo scarico a parete, che la legge n°90 del 2013 aveva lasciato in sospeso.
Uno di questi è il limite delle emissioni di ossido di azoto, al di sotto dei quali i generatori non possono scendere per le applicazioni con lo scarico a parete.
Per chiarire meglio le casistiche si riporta l’articolo 5 comma 9 del del 26 Agosto 1993 n°412 integrato dalla legge 90 del 2013 e in rosso dal D.lgs 102 del 2014:
“9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento siasuperiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica,del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti dellacombustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misuratesecondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previstoall’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 esuccessive modifiche e integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”