Il nuovo Regolamento F-Gas, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° Gennaio 2015, stabilisce dei limiti all’immissione al commercio dei gas fluorurati (F-Gas), al fine di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra nell’ambiente.
Introduce però anche le regole a cui ottemperare per l’acquisto e per la vendita dei gas refrigeranti fluorurati, argomento che ha suscitato non poche perplessità e dubbi interpretativi da parte dei diversi operatori del settore (distributori gas refrigeranti e di componentistica, installatori e frigoristi), pertanto il Ministero dell’Ambiente ha risposto ad una serie di quesiti posti dalle Associazioni della categoria.
In sintesi: gli F-Gas possono essere venduti a installatori, a manutentori, a possessori di impianti o per tutte quelle attività per cui non necessita l’obbligo di certificazione delle persone e delle imprese, ma comunque in tutti questi casi va comunque redatta una dichiarazione d’uso e vanno tenuti i registri.
Nel caso invece di acquisto per manutenzione e installazione d’impianti o recupero di gas va associata anche la certificazione, ossia, Patentino Frigoristi (PIF) oCertificazione d’impresa (CIF), quindi, per tutte le attività per cui è previsto un obbligo di certificazione o attestazione.
Semplificando: anche all’interno della medesima azienda, dotata di Certificazione d’impresa, il gas può essere acquistato da persona non dotata di patentinopurché l’installazione avvenga a cura di persona certificata.
ACQUISTO
Per poter acquistare (Imprese del settore) o vendere (Distributori nazionali di gas refrigeranti o rivenditore di componentistica) refrigerante, chi acquista deve essere in possesso del patentino personale del frigoristaoppure della certificazione della azienda, la copia di certificazione aziendale o personale è richiesta obbligatoriamente per i frigoristi, gli installatori e i manutentori, mentre i costruttori, rivenditori ed esportatori sono esenti da questo obbligo.
Va precisato che coloro che, per la tipologia di attività svolta, non saranno tenuti a fornire la certificazione, dovranno comunque dichiarare la destinazione dei gas refrigeranti fluorurati.
VENDITA
Anche i venditori hanno degli obblighi, tra cui il più importante è la creazione e il mantenimento per almeno 5 anni dei registri con tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, incluso il numero delle loro certificazioni e le quantità di gas fluorurati che acquistano.
RISPOSTE ANCHE DA RIVOIRA REFRIGERANTS SRL
D – E’ sufficiente l’autocertificazione di colui che ritira gli F-Gas con l’indicazione del numero di certificazione aziendale o personale, oppure è necessario anche consegnare una copia della certificazione stessa per successiva archiviazione ottica da parte del venditore che fornisce F-Gas?
R – A valle di verifiche effettuate riteniamo che copia della certificazione debba essere richiesta e inserita su archiviazione ottica, considerato che la stessa deve essere messa a disposizione per un periodo minimo di 5 anni in caso di controlli da parte delle autorità competenti.
D – La persona ovvero “colui che prende in consegna” il gas refrigerante è colui che ritira fisicamente i recipienti contenenti F-Gas dal banco o dal magazzino del rivenditore o del distributore (esempio… ritira le bombole e le colloca nel furgone)?
R1 – Azienda installatrice. Un dipendente dell’azienda installatrice certificata (ad esempio un magazziniere) può ritirare fisicamente i recipienti contenenti F-Gas presentando la regolare certificazione dell’azienda (e quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona).
R2 – Aziende costruttrici di impianti. Nel caso di aziende costruttrici di apparecchiature e impianti che non fanno uso di gas fluorurati al di fuori delle loro unità produttive non è necessario indicare il numero della certificazione (basterà compilare un modello selezionando l’apposita casella).
R3 – Utilizzatori finali (supermercati, aziende alimentari, aziende chimiche, ospedali, banche ecc. ecc.). Nel caso di utilizzatore finale non in possesso della certificazione aziendale (CIF), ad esempio un supermercato e/o un’azienda alimentare che acquisti direttamente gas refrigerante, i recipienti non possono essere presi in consegna da personale che non sia in possesso di certificazione personale (PIF); in altre parole i recipienti possono essere soltanto presi in consegna dal personale addetto alla manutenzione interna, che deve obbligatoriamente presentare il patentino del frigorista.